Conta DOVE si fa pace col datore: nelle conciliazioni sindacali la SEDE rende valido il verbale
Pubblicato il 10 Giu 2024 11:55
Per far pace col datore di lavoro è fondamentale il “dove”. Per evitare di vedersi annullare laconciliazione sindacale, infatti, occorre che il verbale sia stipulato in una sede sindacale. O almeno così la pensa parte della giurisprudenza. Perché invece c’è un orientamento secondo cui la sede sindacale ha solo natura funzionale. In particolare, un orientamento più recente attribuisce alla “sede sindacale” la natura di requisito per la validità della conciliazione: se manca, se cioè il verbale viene sottoscritto altrove e non presso una sede del sindacato, la conciliazione è annullabile (Cassazione ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024).
Altra parte della giurisprudenza, invece, attribuisce alla sede sindacale solo natura funzionale agarantire ai lavoratori consapevolezza di ciò che stanno per fare (Cassazione ordinanza n. 1975 del 18 gennaio 2024). Per le aziende si apre un bivio, non privo di conseguenze pratiche.
Ecco come valutare dove e come sottoscrivere l’accordo.
Ecco come valutare dove e come sottoscrivere l’accordo.
Il principio generale di invalidità
La questione riguarda la cosiddetta conciliazione in sede sindacale (si veda la definizione nell’altro articolo in pagina). Il codice civile (art. 2113), di principio, prevede che non sono valide le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto i diritti del lavoratore.
Unica ipotesi di deroga: quando le rinunce e transazioni siano oggetto di conciliazione avvenuta ai sensi degli artt. 185 (in sede giudiziale), 410 e 411 (presso l’ispettorato territoriale del lavoro o in sede sindacale), 412-ter e 412-quater (collegi conciliazione e arbitrato) del codice di procedura civile, perché in questi casi ci sono adeguate garanzie a favore dei lavoratori costituite dalla presenza e dall’intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cosiddette protette.
Laquestione riguarda, in maniera specifica, la conciliazione in sede sindacale possibile ai sen-si degli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile (ordinanza n. 10065/2024) o dell’art. 412-ter dello stesso codice (ordinanza n. 1975/2024) e risponde a questa domanda: le garanzie a protezione dei lavoratori dadove derivano? Dalla presenza e dall’intervento degli organi pubblici o dai luoghi in cui gli accordi vengono raggiunti?
Sede ritenuta necessaria
Nell’ordinanza n. 10065/2024,la Corte di cassazione ritiene che la protezione del lavoratore non sia affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, “quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore alla rinuncia a diritti (…) e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”.
Infatti, si legge nell’ordinanza, le norme “individuano non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni, ma anche le sedi ove ciò può avvenire”.
In particolare, spiega la Cassazione, l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura, così da consentire l’espressione di un consenso informato e consa-pevole.
I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza del datore di lavoro.
In conclusione: la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestatadal rappresentante (organo) sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Sindacalista ritenuto necessario.
Diverso avviso esprime la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 1975/2024. “La necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale”, si legge nell’ordinanza, “non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda a una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore”.
Pertanto, spiega la Cassazione, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, per esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dalle parti deve dirsi raggiunto. In tal caso, la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale non produce alcune effetto invalidante sulla transazione.
Aziende nel limbo
Messe a confronto le due ordinanze, la Cassazione esprime principi diversi e contrapposti, che svuotano di forza la procedura di conciliazione a danno della tranquillità del datore di lavoro relativamente alla conclusione bonaria delle nascenti liti sul lavoro.
Le conseguenze sul piano pratico non sono poche, né trascurabili. Infatti, se prevale il principio della necessità del “luogo” (sede sindacale), anzi-
ché della “consapevolezza” dei lavoratori, vuol dire che tutte le conciliazioni sottoscritte in sede diversa da quella sindacale restano impugnabili dai lavoratori finché dura il loro rapporto di lavoro e fino a sei mesi dopo la cessazione.
ché della “consapevolezza” dei lavoratori, vuol dire che tutte le conciliazioni sottoscritte in sede diversa da quella sindacale restano impugnabili dai lavoratori finché dura il loro rapporto di lavoro e fino a sei mesi dopo la cessazione.
Quindi, dal punto di vista del datore di lavoro, è come se non fossero mai state sottoscritte, costringendo a mettere in conto, nel futuro, la possibilità di un contenzioso
sulle materie oggetto della conciliazione.
D’altro lato, sul piano degli oneri probatori, può osservarsi che, se la conciliazione è conclusa nella sede sindacale (protetta), allora la prova della consapevolezza è da ritenersi esistenti di per sé (ordinanza n. 1975/2024) e, nel caso di impugnazione, spetterà al lavoratore l’onere di provare che non ha avuto l’effettiva assistenza sindacale.
Se, invece, la conciliazione è conclusa in una sede non sindacale (non protetta), in caso d’impugnazione, spetterà al datore di lavoro dimostrare che, nonostante la conciliazione sia avvenuta in una sede non protetta, il lavoratore, grazie all’effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle scelte compiute.
Se, invece, la conciliazione è conclusa in una sede non sindacale (non protetta), in caso d’impugnazione, spetterà al datore di lavoro dimostrare che, nonostante la conciliazione sia avvenuta in una sede non protetta, il lavoratore, grazie all’effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle scelte compiute.
Pagina a cura di Daniele Cirioli
