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Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ispettorato sono imprescindibili condizioni di legittimità del trattamento

Pubblicato il 17 Giu 2024  12:51
Prima di installare un sistema di videosorveglianza in ambienti di lavoro serve l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro quando derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 4331/2014 ha precisato che: «l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso, anche sporadicamente, deve essere previamente autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.
La mancanza di questi permessi, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro».
Le telecamere possono, quindi, essere montate e installate solo dopo la ricezione dell’autorizzazione; anche la presenza dell’impianto di videosorveglianza, per quanto spento, necessita di previa approvazione.
A nulla rileva l’eventuale, consenso seppur informato, raccolto dal datore di lavoro dai propri dipendenti anche quando concerne la totalità dei lavoratori.

La Nota Integrativa n.2572 INL del 14 aprile 2023 nel dettaglio.

Nel dettaglio, la Nota integrativa INL del 14 aprile 2023 offre chiare linee guida su come presentare correttamente le istanze di videosorveglianza a fini di sicurezza, senza compromettere la privacy dei dipendenti e delle persone coinvolte.
In sostanza la nota integrativa chiarisce che il solo consenso informato dei lavoratori non è sufficiente per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza.
È necessario procedere con: accordo collettivo con le RSA o RSU (codeterminazione).
In conclusione, l’aggiornamento dell’INL sulle indicazioni operative per il rilascio di provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti di videosorveglianza, attraverso la Nota integrativa INL del 14 aprile 2023, esprime che il solo consenso informato dei lavoratori rende:
“l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori (Cass. Pen, Sez. III, 08/05/2017 n. 22148; Cass. Pen., Sez. III, 17/12/2019 n. 50919; Cass. Pen., Sez. III, 17/01/2020, n. 1733).”
Fonti: Federprivacy – SEI

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