I contratti di solidarietà sono degli accordi collettivi aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, che servono ad evitare riduzioni di personale, o ad assumere nuovo personale, riducendo l’orario dei lavoratori in forza.
In particolare, i contratti di solidarietà sono di due tipi:
- contratti di solidarietà difensivi, che a loro volta possono essere di tipo A e di tipo B;
Contratti di solidarietà difensivi di tipo A
I contratti di solidarietà difensivi di tipo A servono sia per evitare gli esuberi di personale nel corso di procedure di mobilità, sia per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (cosiddetto licenziamento economico).
Sono rivolti alle imprese soggette alla Cigs (cassa integrazione straordinaria), con oltre 15 dipendenti nel semestre precedente.
Sono escluse le imprese con procedure concorsuali in corso.
Contratti di solidarietà difensivi di tipo A: lavoratori interessati
Possono beneficiare dei contratti di solidarietà difensivi di tipo A:
- gli operai;
- i quadri;
- gli impiegati;
- i lavoratori soci e non soci delle cooperative di produzione e lavoro;
- gli assunti a termine non stagionali;
- i lavoratori part time.
Sono invece esclusi gli apprendisti, gli stagionali, i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Contratti di solidarietà difensivi di tipo A: procedura
I contratti di solidarietà difensivi di tipo A possono essere attivati:
- per evitare esuberi del personale nell’arco di una procedura di licenziamento collettivo ( uscita di almeno 5 lavoratori in 120 giorni);
- per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Per la stipula del contratto di solidarietà non è necessaria, comunque, una specifica causale: nell’accordo deve essere stabilita la rotazione dei lavoratori il cui orario deve essere ridotto.
La riduzione dell’orario può essere stabilita in forma giornaliera, settimanale o mensile, con una durata del contratto di norma non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo al suo scopo quando la riduzione oraria media non supera il 60% dell’orario contrattuale dei lavoratori coinvolti.
Lo svolgimento di lavoro straordinario è consentito solo per esigenze sopravvenute e straordinarie.
Contratti di solidarietà difensivi di tipo A: agevolazioni
Ai lavoratori il cui orario è ridotto è concesso dall’Inps un trattamento di integrazione salariale pari all’80% del trattamento perso, inclusi i ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
Sulla prestazione deve essere applicata la riduzione del 5,84% pari al contributo dovuto dagli apprendisti.
Lo schema di decreto correttivo del Jobs Act prevede, poi, per riduzioni di orario di lavoro superiori al 20%, uno sgravio contributivo del 35%.
Le aziende, per fruirne, devono individuare strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante.
L’indennità a carico dell’Inps è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata: i lavoratori hanno diritto ai contributi figurativi, che sono calcolati sull’intera retribuzione e non su quella realmente percepita, come se avessero lavorato a tempo pieno.
I contratti di solidarietà difensivi di tipo A possono essere cumulati con la Cigs.
Contratti di solidarietà difensivi di tipo B
I contratti di solidarietà difensivi di tipo B sono rivolti alle imprese non destinatarie della Cigs e non sono più attivabili dal 1° luglio 2016.
Per queste aziende è stato previsto un nuovo sistema, basato su fondi di solidarietà bilaterali e, per i non aderenti, sul Fis, il Fondo di integrazione salariale Inps.
In particolare, sono obbligate ad aderire al Fis ed a versare il relativo contributo addizionale (pari allo 0,5%) le aziende che non aderiscono a un fondo di solidarietà bilaterale con più di 5 dipendenti.
Il Fis dà diritto, per le riduzioni dell’orario di lavoro, alla percezione di un assegno di solidarietà: si tratta di una prestazione che può essere erogata solo se sussiste un accordo collettivo aziendale in merito, finalizzato a evitare o ridurre le eccedenze di personale.
L’importo dell’assegno è pari all’integrazione salariale, cioè all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. La riduzione media oraria non può, tuttavia, essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, né superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.